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Estesa la possibilità di certificazione per R&S

Ampliata fino alla notifica del processo verbale di constatazione la possibilità di richiedere la certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, effettuati dal 2015 in avanti sulla base di due differenti discipline.

Questa è la novità più rilevante contenuta nell’articolo 1, comma 272 della legge 197/2022 a cui si accompagna (comma 271) lo spostamento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 del termine per presentare la richiesta di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato per gli esercizi 2015-2019, fermi restando i termini di riversamento del credito già previsti, vale a dire 16 dicembre 2023, ovvero, in caso di rateizzazione, 16 dicembre 2023, 2024 e 2025, con aggiunta in tal caso degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 17 dicembre 2023.

Si resta in attesa della necessaria circolare di sistema e dei vari provvedimenti attuativi.

La modifica in tema di certificazione è di particolare rilievo in quanto riguarda tutto il periodo (dal 2015 a oggi) interessato dai crediti d'imposta ricerca e sviluppo, intesi in senso ampio e quindi comprendendo anche quelli di innovazione tecnologica e design.

Per tutti gli investimenti, effettuati o da effettuare, è possibile richiedere un'apposita certificazione che sarà affidata a soggetti pubblici e privati, inclusi in un apposito albo, che dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità.

Sulla base della disciplina previgente alla modifica del comma 272, la certificazione poteva essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d’imposta non fossero state già constatate e comunque, non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente avesse formale conoscenza.

Il comma 272 stabilisce ora che la certificazione potrà essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione, si ritiene intendendosi fare riferimento alla notifica del pvc finale, che cristallizza la pretesa erariale nella sua interezza.


Fonte Il Sole 24 Ore


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