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Fondo Pmi, priorità a start up e investimenti Sabatini

Priorità a imprese femminili, start up innovative e operazioni Sabatini, obbligo di esposizione di una targa in caso di utilizzo di fondi UE, accordi transattivi ammissibili con il pagamento di almeno il 15% del debito residuo, il credito del fondo è privilegiato. Questi sono alcuni degli aspetti che emergono dal decreto 3 ottobre 2022 recante «Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», con il quale il Mise ha approvato le disposizioni operative adottate da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa per la concessione della garanzia del Fondo per le Pmi nella seduta del 27 maggio 2022.


I fondi europei

Sulle operazioni finanziarie a valere sui fondi UE vengono svolti controlli e verifiche orientate all’accertamento della loro coerenza e conformità. Le imprese devono conservare, per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo di riferimento, la documentazione giustificativa della spesa, i documenti accessori e la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di domanda iniziale. Devono inoltre informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dalla vigente normativa sui fondi strutturali e di investimento europei. Devono pertanto prevedere l’esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro 6 mesi dal completamento dell’investimento. Deve anche essere prevista l’installazione di un cartello durante la realizzazione dell’investimento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi.


Priorità e tempistiche

Alle richieste di garanzia presentate per operazioni Nuova Sabatini, operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili e delle start-up innovative è riconosciuta una priorità nell’istruttoria e nella delibera.

Nel caso di operazioni finanziarie non ancora deliberate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta di ammissione, l’operazione finanziaria deve essere deliberata entro il termine improrogabile di 3 mesi dalla data di approvazione da parte del Consiglio di gestione. Una volta fatto, la banca o società di leasing deve darne comunicazione al gestore del fondo, tramite il portale FdG pena la revoca.


La revoca

Gli istituti finanziatori, in caso di insolvenza del cliente, devono iniziare le procedure di revoca e tentare il recupero, dandone dimostrazione al fondo di garanzia. Devono comprovare quanto fatto condividendo il deposito del decreto ingiuntivo e insinuandosi al passivo. Al fine di tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo, gli istituti finanziatori devono inserire negli atti di avvio delle azioni di recupero la precisazione che l’operazione è assistita dalla garanzia del fondo pubblico ex legge 662/1996 e che, a seguito dell’escussione della stessa, il fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa. Il credito vantato dal fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione normativa. Tale credito, privilegiato, prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del Codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.


Accordi transattivi

Le proposte di accordi transattivi possono essere formulate dalle imprese che hanno ricevuto i finanziamenti garantiti e non li hanno rimborsati in tutto o in parte, ovvero dai garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi. Le proposte di accordi transattivi devono essere presentate mediante il portale FdG, utilizzando l’apposito modulo completo di tutti i documenti richiesti per l’escussione della garanzia. Devono essere presentate entro i termini previsti per la richiesta di escussione e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo residuo. La presentazione al gestore del fondo, da parte dei soggetti richiedenti, di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione.


Fonte Il Sole 24 Ore

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