La novità emerge dalla modifica, in sede di conversione, all’articolo 2 del Dl 50/2022: gli aiuti sotto forma di credito d’imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica (quest’ultimo per le imprese non energivore, da valutare cosa succederà per i crediti d’imposta a favore delle imprese energivore) diventano sottoposti alla normativa “de minimis”.
Si ricorda che gli aiuti “de minimis”, il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime. Inoltre, gli stessi sono soggetti alla definizione di “impresa unica”, per cui tutti il tetto di 200mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.
La modifica avviene con l’aggiunta del comma 3 ter che prevede semplicemente «gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis».
Fonte Il Sole 24 Ore
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