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Legge Sabatini e capitalizzazione

Sabatini, al via gli incentivi per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese: le Pmi che vogliono richiedere il contributo devono essere costituite come società di capitali e i loro soci e amministratori non devono avere condanne penali. Per beneficiare dell’agevolazione le imprese devono presentare la richiesta di contributo per aumento di capitale abbinata a un progetto di investimenti. Questo è quanto previsto dal decreto 43/2024 del 19 gennaio, pubblicato il 5 aprile sulla Gazzetta ufficiale.

 

L’aumento del capitale sociale

Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la Pmi deve aver deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento.

L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla Pmi come «versamento in conto aumento capitale».

A pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla Pmi entro trenta giorni successivi alla concessione del contributo.

Entro la stessa data, la Pmi deve versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. La parte non versata deve risultare effettuata entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote dell’aiuto stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione.

 

L’incentivo

Il contributo concesso alle Pmi per la capitalizzazione viene incrementato in base all’aumento del capitale sociale. Le micro e piccole imprese ricevono un sostegno parametrato a una riduzione degli interessi su un tasso del 5%, per le medie imprese invece il tasso è parametrato a una riduzione del 3,575 per cento.

L’erogazione del contributo è subordinata al versamento dell’aumento di capitale secondo le modalità previste dal decreto. In caso di mancato adempimento da parte della Pmi beneficiaria, questa non può richiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo.

 

Le condizioni

Considerando che l’incentivo per l’aumento di capitale è legato all’acquisto di macchinari, le revoche sono legate anche a questi beni.

Se vengono alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie scatta la revoca dell’incentivo.

La revoca scatta anche se le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature sono state effettuate con permuta e contributi in natura oppure se emerge in sede di controllo che la Pmi beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi beni e per le stesse spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili.

Stessa sorte se la Pmi beneficiaria non ottempera all’obbligo di apporre sui titoli di spesa il codice unico di progetto (Cup) e il riferimento alla norma. L’attuale stanziamento ammonta a 80 milioni.


Fonte Il Sole 24 Ore

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