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Patent box e credito R&S sui beni immateriali

Tra le agevolazioni fruibili nel 2022 dalle imprese c’è il “nuovo” Patent box, ovvero la “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo, che si può cumulare con il credito R&S.

L’articolo 6, del Dl 146/2021, ridefinito dalla legge di Bilancio 2022, prevede che tutti i titolari di reddito d’impresa possano optare per dedurre, con una maggiorazione del 110% valida sia ai fini Ires che ai fini Irap, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai software coperti da copyright, ai brevetti industriali e ai disegni e modelli, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività.


L’agevolazione per le attività di R&S è disciplinata dall’articolo 1, commi 198-206, della legge 160/2019, anch’essa modificata dalla legge di Bilancio 2022, e prevede, invece, un credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (design e ideazione estetica), con misura e importi massimi variabili in relazione alla tipologia e al periodo d’imposta.

L’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) ha abrogato il comma 9 del citato articolo 6, che prevedeva il divieto di cumulo della nuova “super deduzione” con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Pertanto, i medesimi costi – qualora ne sussistano le condizioni – potranno fruire sia della nuova agevolazione che del credito R&S, così come accadeva in precedenza con il “vecchio” Patent box.


Le due agevolazioni, infatti, sono potenzialmente cumulabili perché si riferiscono entrambe a costi qualificabili come di “ricerca e sviluppo”, ma l’effettiva possibilità di fruire di entrambe è da limitarsi ai casi in cui la ricerca è finalizzata alla creazione di un bene immateriale. Tale condizione, infatti, pur non essendo richiesta ai fini della fruizione del credito R&S è necessaria per poter fruire della “super deduzione”.


Fonte Il Sole 24 Ore

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