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Transizione 5.0 e pannelli Ue

L’accesso al credito d’imposta 5.0 prevede l’obbligo di realizzare un progetto di innovazione che contempli l’acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile.


Programmati questi investimenti entra in gioco la possibilità di arricchire il progetto con altre tipologie di investimenti. Oltre ai software per la gestione dei consumi e dell’impresa e alla formazione del personale, le imprese possono agevolare gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

La norma esclude esplicitamente gli impianti a biomasse che, quindi, non possono essere agevolati col credito d’imposta 5.0. Per gli altri impianti alimentati da rinnovabili, è prevista una limitazione ai soli destinati all’autoconsumo; le imprese che intendono investire in impianti che venderanno l’energia in rete non potranno optare per l’incentivo.

Oltre alla spesa per l’impianto di produzione dell’energia, la norma include tra le spese ammissibili anche quella per acquisire impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Il piano Transizione 5.0, dunque, non si limita ad agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici ma spazia su tutto il fronte delle rinnovabili (eolico, idroelettrico, ecc...), fatta eccezione per gli impianti alimentati a biomassa.

L’acquisizione di impianti destinati ad autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare sconta ulteriori vincoli rispetto a quanto previsto per gli altri.

La norma impone, infatti, l’acquisto di pannelli fotovoltaici prodotti nell’Ue. Al riguardo fa riferimento a quanto previsto dal Dl 181/2023, che circoscrive il campo a moduli fotovoltaici prodotti negli stati membri dell’Ue con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%, a moduli fotovoltaici con celle (sempre prodotti negli stati membri dell’Ue) con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%, nonché a moduli composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con efficienza di cella almeno pari al 24 per cento. Lo stesso Dl prevede l’istituzione di un registro di questi prodotti, attualmente non operativo, in attesa del quale sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, in base ad attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti tecnici e territoriali previsti.


La misura del tax credit 5.0 fissata per gli altri investimenti (fino a un massimo del 45%) si applica anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Fanno eccezione gli impianti fotovoltaici del secondo e terzo tipo citati (efficienza almeno pari al 23,5 e al 24%) che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e al 140% del costo.


Fonte Il Sole 24 Ore

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