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Nuovo piano Transizione con super e iperammortamento

  • Administrator
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Un nuovo piano di incentivi per gli investimenti delle imprese, con 4 miliardi di euro, è il capitolo centrale del pacchetto per le imprese previsto nel disegno di legge di bilancio.

L’attesa principale era per il nuovo piano Transizione 5.0: si baserà sull’addio al credito d’imposta con ritorno all’ “iperammortamento” e al “superammortamento”, cioè la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.


Saranno incentivati investimenti effettuati dal 1° gennaio al 21 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, se entro la fine del 2026 l’ordine è accettato dal venditore con acconto pari almeno al 20%. La maggiorazione è riconosciuta per due gruppi di investimenti. Il primo riguarda beni strumentali materiali e immateriali (software) nuovi, compresi negli allegati che hanno accompagnato fin dall’inizio quello che era nato come piano Industria 4.0. Il secondo gruppo include investimenti in beni esclusivamente materiali finalizzati però all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi impianti per lo stoccaggio. Per l’eolico, sono considerati solo pannelli fotovoltaici made in Europe e a elevata efficienza. Il costo di acquisizione sarà maggiorato nella misura del 180% (quindi con un ammortamento del 280%) per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni; del 50% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.


A questo “superammortamento” si affianca una deduzione ancora più alta (“iperammortamento”) se le aziende, in continuità con lo spirito di Transizione 5.0, realizzano obiettivi di transizione ecologica (riduzione di consumi della struttura produttiva di almeno il 3% oppure taglio dei consumi dei processi interessati all’investimento non inferiore al 5%). In questo caso la maxi-deduzione, considerando gli scaglioni di investimento prima citati, è rispettivamente del 220%, del 140% e del 90 per cento.

Il Ddl precisa poi che la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2026 non terrà conto del maxi-ammortamento e contempla alcune semplificazioni (altre dovrebbero arrivare invece con emendamenti o in sede attuativa). Ad esempio, è previsto che la riduzione di consumi si ritiene comunque raggiunta nel caso di sostituzione di beni materiali con caratteristiche analoghe e ammortizzati da almeno due anni e, a determinate condizioni, mediante progetti di innovazione realizzati per il tramite di una Esco (energy service company).


La norma è finanziata con fondi nazionali e questo consente di dribblare i vincoli ambientali Dnsh che hanno limitato l’accesso a settori energivori come siderurgia, vetrerie, cementifici, cartiere. È prevista la cumulabilità con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che hanno come oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di investimento e non superi il costo totale sostenuto.

Sarà comunque determinante il processo attuativo. Resta confermato che le imprese dovranno trasmettere alla piattaforma del Gestore dei servizi energetici apposite comunicazioni e certificazioni, per le quali però si rinvia a un decreto attuativo da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. In questo modo il nuovo piano potrebbe però partire alla fine di gennaio, a meno che non si riuscirà ad anticipare la parte attuativa direttamente con un emendamento in Parlamento. Le imprese agricole, che determinano il reddito su base catastale, non potranno accedere ai maxi-ammortamenti. In via sostitutiva per loro scatterà un credito d’imposta sugli investimenti del 40% fino a 1 milione di euro.


Fonte Il Sole 24 Ore

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