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Iperammortamento, firmato il decreto attuativo

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  • 11 minuti fa
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La versione finale e ufficiale del decreto attuativo dell’iperammortamento è stata firmata lunedì 4 maggio dal ministro per le Imprese e il made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, e subito dopo la bollinatura della Ragioneria, sarà firmata dal ministro dell’Economia (Mef) Giancarlo Giorgetti. Secondo le previsioni ministeriali, i successivi passaggi – esame della Corte dei conti, decreto direttoriale che fissa l’apertura dei termini delle domande e avvio della piattaforma telematica del Gse (Gestore dei servizi energetici) – dovrebbero richiedere circa un mese.

Il via libera alla prenotazione dei fondi da parte delle imprese dovrebbe arrivare dunque entro i primi giorni di giugno.

 

Il decreto definisce le regole operative che le aziende devono seguire per accedere al beneficio previsto dai commi da 427 a 436 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025: maggiorazione del costo di acquisizione – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Allegato IV e V alla legge) e degli investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.


Di seguito le principali novità introdotte dal decreto.


  • Tra le definizioni introdotte dall’articolo 1 spicca quella di “completamento degli investimenti”: per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Sono quindi inclusi gli investimenti completati nel 2026, anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025. Si ricorda che per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V non è più richiesto l’acquisto di tecnologie “made in EU”. Resta invece il vincolo per i pannelli fotovoltaici, che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c);

 

  • L’articolo 3 definisce la procedura per l’accesso al beneficio, gestito telematicamente tramite una piattaforma informatica del GSE accessibile tramite SPID o CIE, ed è articolato in tre fasi obbligatorie e sequenziali.

 

1. La prima è la comunicazione preventiva: per ciascuna struttura produttiva, l’impresa trasmette preliminarmente i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti nei beni degli Allegati IV e V, la data prevista di interconnessione, e – per i beni energetici – la data prevista di entrata in funzione. È la fase di avvio della pratica.

2. La seconda è la comunicazione di conferma dell’investimento: deve essere inviata entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche da parte del GSE. Contiene la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture. Per i beni in leasing finanziario l’adempimento si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente. La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli comunicati nella fase precedente.

3. La terza fase è la comunicazione di completamento: deve essere trasmessa al completamento degli investimenti e dopo l’avvenuta interconnessione dei beni degli Allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Questo termine è prorogato di venti giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. La comunicazione è corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.


  • L’articolo 4 presenta una differenza rilevante rispetto alle diverse bozze circolate in precedenza: il testo firmato non contiene più il comma che nella versione precedente estendeva esplicitamente il beneficio ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso ai beni immateriali dell’Allegato V, includendo quindi la modalità SaaS. Tale specificazione potrebbe essere recuperata in sede di circolare operativa, ma una rimozione di questo tipo lascia pensare che si tratti di una scelta precisa del Governo.

 

  • L’articolo 6 stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni – tali da includerli negli Allegati IV e V – e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Non è prevista la possibilità di ricorrere a una semplice autodichiarazione per gli investimenti di valore più basso, come invece accadeva in passato.

 

  • L’articolo 7 richiede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili risulti da una certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

 

  • L’articolo 10 elenca le cause di decadenza, totale o parziale, dal beneficio: cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all’estero del bene prima del termine del periodo di fruizione (salvo sostituzione con bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori); assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare non sanabile; mancata conservazione della documentazione; false dichiarazioni; impedimento ai controlli; altre violazioni che comportino la non spettanza del beneficio. La decadenza per cessione o delocalizzazione opera anche sulle quote già fruite in precedenza.

 

Fonte Innovation Post – Il Sole 24 Ore

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